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NUOVO REGOLAMENTO INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

Novità per il settore delle costruzioni: gli inerti che derivano da costruzione e demolizione non sono più considerati rifiuti.

A stabilirlo ufficialmente il Decreto Ministeriale n. 152 del 27 Settembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 (20 ottobre 2022), che ha chiarito quali sono i criteri per cui i rifiuti inerti che derivano dalle attività di demolizione degli immobili e costruzione (e tutti gli altri rifiuti inerti con origine minerale) non vanno qualificati come rifiuti.

Il decreto ministeriale in questione è composto da otto articoli e tre allegati e definisce:

Quali rifiuti sono trattati dalla normativa (con i codici di riferimento);
In quali casi essi non vengono più considerati rifiuti;
Quali finalità di utilizzo possono avere questi rifiuti;
Quale documentazione bisogna conservare.
Quali rifiuti sono riutilizzabili e a quali condizioni
Per rifiuti inerti si intendono gli scarti solidi che derivano dai lavori edili di demolizione di edifici o di costruzione, purché non abbiano subito trasformazioni chimiche-fisiche.

Il regolamento classifica come riutilizzabili:
I rifiuti inerti che provengono dalle attività di demolizione e costruzione. Si fa riferimento ai rifiuti indicati al cap. 17 dell’Elenco europeo dei rifiuti, specificati nella prima tabella dell’Allegato 1 al decreto (ad esempio di sabbia, calcinacci, cemento e mattoni, argilla espansa, ghiaia, pezzi di intonaco, ed altri scarti della lavorazione edilizia).
Per “altri rifiuti inerti di origine minerale” ci si riferisce ai rifiuti indicati nella punto due della prima tabella dell’Allegato 1 al decreto.
Col termine “aggregato recuperato” ci si riferisce agli scarti da attività costruttive o demolitive che non sono più rifiuti inerti in quanto han subito operazioni di recupero (secondo quanto previsto dall’art. 184 ter, comma 3 lett. b) Testo Unico dell’Ambiente, d. lgs. n. 152 del 2006).
Il decreto indica all’interno dei tre allegati i requisiti che i rifiuti devono rispettare, per poter essere recuperati e lavorati; sono 29 i parametri che gli inerti devono osservare per essere considerati riutilizzabili.

L’allegato 2 elenca quali sono le possibilità di utilizzo dell’aggregato recuperato.

Viene anche specificato con norme tecniche in che modo si può utilizzare l’aggregato recuperato ed infine è disciplinata la dichiarazione di conformità, a uso degli operatori, che attesta che i criteri previsti dal regolamento per il riutilizzo dei rifiuti sono stati rispettati. Si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che va trasmessa alle Autorità competenti e conservata per cinque anni.

Le precisazioni del MiTe riguardo il riutilizzo degli inerti:
Il Ministero della Transizione Ecologica ha colto l’occasione per ribadire le possibilità connesse all’esistenza di un mercato per il recupero dei rifiuti inerti. Si tratta di rifiuti che (in quanto non abbiano subito importanti modificazioni chimiche o fisiche), possiedono valore economico, non sono biodegradabili e non risultano dannosi per la salute umana o per l’ambiente; per questo motivo vengono considerati riutilizzabili, sempre nei limiti del regolamento.

La norma si trova nella consueta fase di monitoraggio che dura per i 180 giorni successivi all’entrata in vigore ( il 4 Novembre 2022).

I tecnici del ministero hanno coinvolto l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e l’Istituto Superiore di Sanità per la valutazione di quegli elementi tecnici che possono avere un impatto sulla normativa, per concordare eventuali aggiornamenti al termine del periodo di monitoraggio.

 

Che tu sia un impianto di recupero o un’azienda che deve smaltire, se hai bisogno di suggerimenti sulla gestione degli inerti da costruzione e demolizione non esitare a contattarci, i nostri esperti ti potranno seguire passo passo nella corretta gestione